Detraibilità per portatori di handicap
Maggiore detrazione per i figli a carico portatori di handicap
Dal 2002 è stata introdotta una particolare detrazione dall’Irpef in caso di figli portatori di handicap. La nuova detrazione,di 774,69 euro, spetta per ogni figlio fiscalmente a carico portatore di handicap (riconosciuto tale ai sensi della legge n.104 del 1992), a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, n sostituzione di quella (di importo minore) che spetterebbe per lo stesso figlio in assenza dell’handicap. Si ricorda che per essere considerati fiscalmente a carico è necessario che il reddito personale complessivo, al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l’abitazione principale e pertinenze, non sia superiore a 2.840,51 euro.
Tuttavia, ai fini del limite, non si tiene conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili,ai sordomuti e agli invalidi civili.
Agevolazioni Irpef per alcune spese sanitarie e mezzi di ausilio
Le spese mediche generiche (es.: prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica (resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica,es. :infermieri professionali o personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche come prelievi ai fini di analisi e applicazioni con apparecchiature elettromedicali) sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo.
Tali spese, inoltre, sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili che non risultano fiscalmente a carico.
È bene ricordare che in caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.
Le spese sanitarie specialistiche (es.:analisi,prestazioni chirurgiche e specialistiche), invece,danno diritto ad una detrazione Irpef del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro; la detrazione è fruibile anche dai familiari quando il disabile è fiscalmente a carico (cioè quando il reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l’abitazione principale e pertinenze, non è superiore a 2.840,51 euro). Oltre alle spese viste in precedenza sono ammesse alla detrazione del 19%, per l ’intero ammontare (senza togliere la franchigia di 129,11 euro) le spese sostenute per:
trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto invece costituiscono spese sanitarie,e danno diritto a detrazione solo sulla parte eccedente i 129,11 euro);
acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale; acquisto di arti artificiali per la deambulazione; costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (ma non si può fruire contemporaneamente di questa detrazione e di quella del 36% di cui all’art. 1 della L. 449/97 e successive modifiche, per cui la detrazione del 19%per spese sanitarie spetta solo sulla somma eccedente la quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36% per ristrutturazioni);
trasformazione dell’ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella;
sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/92. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l ’acquisto di fax,modem,computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa.
Sono inoltre ammesse integralmente alla detrazione del 19% le altre spese riguardanti i mezzi necessari:
all’accompagnamento,
alla deambulazione,
al sollevamento, dei disabili accertati ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/92, indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento.
Dal 2002 è prevista la detrazione del 19 per cento anche per le spese sostenute dai sordomuti (riconosciuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381) per i servizi di interpretariato.
Per poter fruire della detrazione, occorre essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.
Tali certificazioni devono essere conservate dal contribuente ed essere esibite agli uffici delle entrate in caso di apposita richiesta.
La detrazione del 19% sull’intero importo per tutte le spese sopraesposte spetta al familiare del disabile se questo risulta fiscalmente a carico.
Spese sanitarie per particolari patologie sostenute dal familiare
Il familiare che, nell’interesse di un portatore di handicap titolare di redditi tali da non poter essere considerato fiscalmente a carico, sostenga spese sanitarie relative a patologie esenti dal ticket (e che quindi possono riguardare anche i disabili), può considerare onere detraibile dall’Irpef la parte di spesa che non trova capienza nell’imposta dovuta dal disabile stesso.
In questo caso, l’ammontare massimo delle spese sanitarie, sulle quali il familiare può fruire della detrazione del 19% (dopo aver tolto la franchigia di 129,11 euro), è complessivamente pari a 6.197,48 euro.
La documentazione da conservare.
Ai fini della deduzione e della detrazione sono considerati disabili, oltre alle persone che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/92, anche coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera.
Anche i grandi invalidi di guerra di cui all’articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978, e le persone ad essi equiparate, sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/92.
In tal caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici. I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge n.104/92 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la
cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento di invalidità.
Sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo (v. righi 6 e 7 del Quadro riassuntivo delle agevolazioni) occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture, ricevute o quietanze) per poi poterla esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari. In particolare:
per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, se la fattura, ricevuta o quietanza non è rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, il medesimo dovrà attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere, a richiesta degli uffici, un’autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari), per attestare la necessità della protesi per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata;
per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio è volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992.
L’aliquota Iva agevolata per ausili tecnici e informatici
L’aliquota agevolata per i mezzi di ausilio.
Si applica l’aliquota Iva agevolata del 4% per l ’acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili (es.servoscala).
Per l ’individuazione dei beni si veda l ’apposita nota del Quadro riassuntivo delle agevolazioni.
L’aliquota agevolata per i sussidi tecnici e informatici
Si applica l’aliquota Iva agevolata al 4 per cento ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche: sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati.
Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate (o anche impedite)da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:
a) facilitare
la comunicazione interpersonale
l’elaborazione scritta o grafica
il controllo dell’ambiente
l’accesso all’informazione e alla cultura
b) assistere la riabilitazione.
La documentazione da consegnare per i sussidi tecnici e informatici
Per fruire dell’aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell’acquisto, la seguente documentazione:
specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico;
certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante l’esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.
4. Altre agevolazioni per i non vedenti
In favore dei non vedenti sono state da ultimo introdotte le seguenti agevolazioni:
la detrazione dall’Irpef del 19% delle spese sostenute per l ’acquisto del cane guida.
La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale.
La detrazione spetta per un solo cane e può essere calcolata su un importo massimo di 18.075,99 euro entro il quale devono rientrare anche le spese per l’acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente.
La detrazione è fruibile o dal disabile o dal familiare di cui il non vedente risulta fiscalmente a carico;
detrazione forfetaria di 516,46 euro delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida.
La detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che sia necessario documentare l’effettivo sostenimento della spesa.
Al familiare del non vedente non è invece consentita la detrazione forfetaria anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso;
aliquota Iva agevolata del 4%.
L’agevolazione è prevista per l ’acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti,anche se non acquistati direttamente da loro:
giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici per non vedenti ed ipovedenti.
L’applicazione dell’aliquota Iva del 4% si estende alle prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi,anche se realizzati in scrittura braille e su supporti audiomagnetici per non vedenti ed ipovedenti.
5. Eliminazione delle barriere architettoniche
Fino a tutto il 2003 (salvo ulteriori proroghe)si ha diritto alla detrazione Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia. Rientrano tra queste oltre alle spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche riguardanti ascensori e montacarichi, anche quelle effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap qualora questo sia stato riconosciuto grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 ,n. 104. La detrazione del 36% per l’eliminazione delle barriere architettoniche non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.
La detrazione del 19% su tali spese, pertanto, spetta solo sulla eventuale parte in più rispetto alla quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36 per cento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 449 del 1997 e successive modifiche.
Si ricorda che la detrazione del 36%, inoltre, è applicabile alle spese sostenute per realizzare interventi previsti unicamente sugli immobili, per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile.
Non si applica, invece, alle spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, sia pure ugualmente diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna del disabile; non rientrano, pertanto, in questa tipologia di agevolazione, ad esempio, l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse.
Tali beni, infatti, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali è già previsto l’altro beneficio consistente nella detrazione del 19 per cento.
La sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, può essere considerata intervento che determina il diritto alla detrazione del 36% ogni qualvolta risulti conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche (fermo restando, tuttavia, il diritto alla detrazione secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano ugualmente configurarsi quali
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria).
Tra gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione del 36 per cento rientra anche la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione. In tal caso, relativamente alle prestazioni di servizi dipendenti dall’appalto relativo ai lavori in questione, è applicabile l ’aliquota Iva agevolata del 4%, anziché quella ordinaria del 20 per cento.
Donazioni a favore di disabile grave
La legge n. 383 del 2001 oltre ad avere soppresso l’imposta di successione ha previsto che per le donazioni non esenti (cioè quelle tra estranei), il beneficiario deve corrispondere, sul valore dei beni donati eccedente 180.759,91 euro, l’imposta di registro nella misura stabilita per le diverse tipologie di beni dal testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro.
L’importo della franchigia è elevato da 180.759,91 euro a 516.456,90 euro per i beneficiari con handicap riconosciuto grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992.
Per le donazioni per le quali non sono dovute le imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili, l’imposta di registro non è dovuta nemmeno in misura fissa.
Fonte: Movimento Consumatori
Agevolazioni per l’acquisto di veicoli
Per l’acquisto dei veicoli sono concesse le seguenti agevolazione fiscali:
la detrazione dall’Irpef del 19% del costo del veicolo
l’aliquota Iva agevolata del 4% (invece di quella ordinaria)
l’esenzione dal pagamento del bollo auto e dell’imposta di trascrizione.
Possono avvantaggiarsi delle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:
non vedenti e non udenti
disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento
disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
La detrazione Irpef
Spetta per un solo veicolo nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, a condizione che lo stesso veicolo venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del portatore di handicap.
Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione. Sono esclusi anche i costi di esercizio, ad esempio il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante. Nel limite di spesa di 18.075,99 euro devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria. Queste spese, per poter essere detratte, devono essere sostenute entro i 4 anni dall’acquisto.
Si può fruire dell’intera detrazione nell’anno di acquisto oppure si può scegliere di ripartirla in quattro quote annuali di pari importo.
In caso di trasferimento del veicolo (sia a titolo oneroso sia gratuito) prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’Irpef calcolata senza la detrazione e quella dichiarata applicando l’agevolazione. Fa eccezione il caso in cui il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.
Per eventuali altri acquisti effettuati nel quadriennio, è possibile fruire del beneficio soltanto se, prima del nuovo acquisto, si cancella dal Pra il primo veicolo per il quale si è goduta la detrazione perché destinato alla demolizione. Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal Pra perché esportato all’estero. .
In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo acquistato entro il quadriennio deve essere calcolata sulla spesa massima di 18.075,99 euro, meno l’eventuale rimborso assicurativo.
Per i disabili che non devono adattare il veicolo per fruire della detrazione, (cosa che è necessaria per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie) la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per le spese di acquisto; restano escluse quelle per interventi di adattamento necessari a consentire al disabile l’utilizzo del mezzo (ad esempio, pedana sollevatrice).
Il documento di spesa deve essere intestato direttamente al disabile, a meno che egli non sia fiscalmente a carico (reddito proprio non superiore a 2.840,51 euro). In quest’ultimo caso, il documento può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale risulta a carico.
Le altre agevolazioni
Iva agevolata al 4% sull’acquisto di autovetture nuove o usate con cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel; l’agevolazione spetta anche per l’acquisto contestuale di optional.
L’Iva ridotta si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni decorrenti dalla data di acquisto. E’ possibile riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, soltanto se il primo veicolo è stato cancellato dal Pra perché destinato alla demolizione. Anche per l’Iva, come per l’Irpef, se il veicolo viene ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’agevolazione, tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.
Esenzione dal bollo auto: l’esenzione spetta sia quando l’auto (sempre con i limiti di cilindrata sopra indicati) è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli è fiscalmente a carico.
Esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili (con esclusione, però, di non vedenti e sordi) sono esentati dal pagamento dell’imposta di trascrizione al Pra in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà. Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione di un’auto nuova, sia nella trascrizione di un “passaggio” riguardante un’auto usata. L’esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile è fiscalmente a carico. La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al Pra territorialmente competente.
Fonte Agenzia delle Entrate
Scarica la “Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili” redatta dall’Agenzia delle Entrate.